Il recepimento della Direttiva UE sulle energie rinnovabili

Il Decreto Legislativo con il quale l’Italia recepisce la direttiva comunitaria 2009/28/CE sulla promozione e l’uso di energia da fonti rinnovabili è stato approvato in via preliminare (per l’invio ai pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari) dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre 2010. Il 25 gennaio 2011 ha ricevuto parere favorevole della Conferenza Unificata delle regioni e delle Province Autonome.

Lo schema di Decreto Legislativo recepisce all’articolo 3 gli obiettivi imposti a livello europeo al nostro Paese consistenti nel raggiungimento al 2020 di una quota del:
- 17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in quell’anno;
- 10% di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto al consumo totale del settore (Benzina, diesel, biocarburanti, elettricità) al 2020.

L’articolo 29 della proposta di D.Lgs. affronta la tematica dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti.

Viene confermato il meccanismo di sostegno introdotto dal D.L. 2/2006 consistente nell’obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili (tutti i carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa). L’art. 29 conferma sia le quote minime stabilite dal D.M. 25 gennaio 2010 (4% per per il 2011 e 4,5% per il 2012), sia quelle per gli anni successivi (5% per l’anno 2013 e 5,5% per l’anno 2014) stabilite dal comma 139 dell’articolo 2 della legge n.244/07. Per gli anni successivi al 2014 l’incremento è dello 0,5%.

Il provvedimento inoltre prevede, a partire dal 1 gennaio 2012, il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dall’articolo 7 ter dalla Direttiva 2009/30/CE che impongono che l’energia prodotta da biocarburanti contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 35%.

Lo schema di provvedimento introduce anche dei criteri di premialità per i biocarburanti prodotti nei luoghi vicini a quelli del consumo finale prevedendo al riguardo una maggiorazione del contenuto energetico da stabilire con apposito decreto ministeriale.

L’art. 29 bis del provvedimento infine stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., il Ministro dello sviluppo economico individua interventi per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica .

Scarica provvedimento: schema del decreto legislativo